La segregazione dei beni nel fondo

La segregazione dei beni nel fondo in trust, genera l’effetto protettivo sugli stessi dall’aggressione dei creditori del disponente, da quelli del trustee, da quelli delle posizioni beneficiarie e di ogni altro soggetto che abbia titolo sul fondo o aspettative dal trustee.

Perché? La segregazione dei beni nel fondo ha ragion d’essere in quanto tutela gli interessi delle posizioni beneficiarie e le finalità del trust. Quindi, affinché il trustee possa perseguire il programma destinatorio, il patrimonio destinato è segregato nel fondo in trust.

Qualcuno allora, molti per la verità, suppongono ancora che invertendo il ragionamento, ovvero segregare i beni nel fondo, godendo così dell’effetto segregativo, possa determinare la tutela da pretese altrui per i debiti del disponente o dei beneficiari.

Supposizione errata.

La revocatoria di un trust fatto così sarebbe già scritta ed esso sarebbe un trust “malefico”. Lo sarebbe in quanto istituire un trust all’unico scopo di eludere i creditori già con titolo nato prima dell’istituzione del trust, determinerebbe la nullità dell’atto istitutivo e quella di apporto dei beni nel fondo ed il diritto dei creditori di aggredire i beni per il soddisfacimento del loro credito, diverrebbe esso stesso efficacemente tutelato.

C’è un aspetto ulteriore da considerare tuttavia. Ove il debito nascesse successivamente all’istituzione del trust e la causa fosse lecita, ovvero il trust non fosse stato istituito all’unico scopo di ledere gli interessi dei creditori, la segregazione produrrebbe i suoi effetti ed i creditori con titolo originatosi dopo l’istituzione del trust, non avrebbero speranza d’essere soddisfatti.

Una sentenza del Tribunale di Trieste del 22 gennaio 2014 [1] peraltro, tratta in maniera esaustiva la questione della causa del trust.

In conclusione, va soddisfatta la condizione dell’insorgenza del credito successivamente all’istituzione del trust e quella della liceità della sua causa.

Ulteriore breve nota sull’effetto segregativo. Il nostro Legislatore col DL 83/2015 ha introdotto, nel codice civile, l’articolo 2929-bis [2] che alcuni suppongono che essa sua una previsione fatta allo scopo di demolire l’interesse riguardo i trust.

Altra supposizione errata.

L’articolo 2929-bis del Codice Civile ha fortificato il ricorso al trust quando esso è istituito per ragioni meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, colpendo invece quei trust strumentalmente o ignorantemente istituiti (“atti malefici” e “atti osceni”). 

[1] Tribunale Trieste, 22 Gennaio 2014. Pres., est. Picciotto

[2] Articolo 2929-bis del Codice Civile: Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del Codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

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