Edizioni Castelli srl – Rivista Ratio
News
Le domande del trust
Potete rivolgerci tutte le domande riguardo il diritto dei trust, Vi risponderemo in breve tempo cercando di soddisfare ogni Vostra esigenza informativa sui trust “interni” in particolare. Le risposte non avranno tuttavia natura consulenziale ma solo informativa dato che potremo rispondere in assenza di atti e documenti. Non assumiamo pertanto alcuna responsabilità in merito alle risposte salvo quando, successivamente ad esse, venga ad istaurarsi un rapporto consulenziale in senso stretto.
Imposta di registro su immobili ceduti con l’azienda: finanziaria per il 2022
Cessione d’azienda o di ramo d’azienda e imposizione indiretta: “Legge Finanziaria” per il 2022, articolo 1 comma 237. Il Legislatore si è posto il problema della tassazione ai fini delle imposte indirette, nonché ipotecarie e catastali, riguardo la cessione totale e parziale d’azienda (con immobili strumentali) anche con riferimento alla salvaguardia degli occupati, attraverso la previsione di una agevolazione di non poco conto. Prima della previsione in parola [A], il valore derivante dal trasferimento dei beni immobili strumentali compresi in un contratto di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) era gravato dalle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 50,00 euro ciascuna e soprattutto dell’imposta di registro in misura proporzionale del: 15% (col minimo di 1.000,00 euro) se si trattava di terreni agricoli (salvo che l’acquirente non fosse IAP – Imprenditore Agricolo Professionale – ovvero CD – Coltivatore Diretto o soggetti, anche societari, equiparati ove si sarebbe applicata l’agevolazione concernente la Piccola Proprietà Contadina [B]);9% in ogni altro caso. Generalmente è il secondo genere di tassazione quello più frequente ed in sostanza, la cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, ove avesse contenuto un immobile strumentale nel comparto ceduto, ad esempio di valore pari a euro 250.000,00, avrebbe scontato il 9% d’imposta di registro, ovvero, euro 22.500,00 e euro 100,00 di imposte ipotecarie e catastali. Il sistema impositivo ora illustrato resta in vigore ma la novità introdotta fa si che in caso di trasferimento, in uno con l’azienda o il ramo d’azienda, di “beni immobili strumentali”, il valore di tali immobili, se isolato dal valore di cessione dell’azienda di cui fanno parte (il quale rimane imponibile, di regola, con l’aliquota del 3%), verrà tassato complessivamente ed unicamente con euro 600,00 (imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali). Gli immobili strumentali sono quelli oggettivamente tali, quindi, quelli ricompresi nelle categorie catastali A10, purché la destinazione d’ufficio o studio risulti dal titolo edilizio e quelli appartenenti ai gruppi catastali B, C, D ed E [C] La norma indica tuttavia due condizioni necessarie e sufficienti: la “continuazione dell’attività” dell’azienda oggetto di cessione;il mantenimento degli assetti occupazionali (non devono esserci licenziamenti o variazione nell’organico dei dipendenti od almeno si presume e vedremo più avanti perché). Affrontando il tema della decadenza dell’agevolazione per il venir meno anche solo di una delle due condizioni, comminando il recupero dell’imposta determinata nei modi ordinari, il Legislatore dimentica d’indicare i termini sanzionatori. Altresì dimentica pure, sempre in tema di decadenza dal beneficio, la condizione prima menzionata riguardo il mantenimento degli assetti occupazionali, il che fa domandare se tale condizione costituisca affettivamente una fattispecie di decadenza. Ancora, il Legislatore indica come ipotesi di decadenza sia la cessazione dell’attività aziendale che la cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito, entro il quinquennio. Pure riguardo a questo aspetto ci si pone se, qualora l’immobile fosse conferito in altro soggetto giuridico che magari resti in qualche forma collegato al cedente, e comunque prima del decorso del quinquennio, si costituisca ipotesi di decadenza. È evidente quanto tale sciattezza nel redigere i testi di legge ponga ulteriori diverse questioni. Non esiste una definizione normativa del “mantenimento degli assetti occupazionali”. Del resto potrebbe presumersi che il Legislatore si riferisca con questa terminologia impiegata ai soli licenziamenti collettivi, poiché, analizzando il caso patologico in concreto, il licenziamento di un solo dipendente su mille ovvero il licenziamento anche più d’uno per ragioni disciplinari, non riteniamo possa costituire causa di decadenza dal beneficio. Esplorando poi la tematica degli atti a titolo gratuito e a titolo oneroso, la questione diviene veramente complessa. La Legge Fallimentare affronta il tema degli atti a titolo gratuito [D]. La valutazione della gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso. Se ne deduce che gli atti a titolo gratuito siano solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità (donazione [E]), mentre detta liberalità non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, ovvero, quelli in cui una sola parte riceve e l’altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l’attribuzione patrimoniale [F]. Nelle situazioni nelle quali l’atto di disposizione sia stato compiuto in favore di un determinato soggetto e nell’interesse di un altro, l’atto può dirsi gratuito, solo quando dall’operazione il terzo non ne tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale. Di contro la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte nelle quali il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione. Ma andiamo oltre. Ove prima del decorso del quinquennio la società beneficiaria dell’agevolazione fiscale affidi fiduciariamente l’immobile e si nomini affidatario dell’affidamento [G], la società ne resterà sempre proprietaria, seppur condizionata e temporanea. Esso peraltro, resta sempre nel patrimonio della società, ma sarà da essa separato, segregato ed oggetto di destinazione. In questo caso, l’immobile non è stato ceduto né tantomeno trasferito ad alcun titolo ma la sua destinazione è cambiata. Prevediamo sommessamente che questa, come altre previsioni passate, determineranno un notevole contenzioso tributario. Concludendo infine, il novello comma 237 non richiede che siano rilasciate dichiarazioni o assunzione di obblighi. Non si richiede insomma che l’acquirente dichiari di voler continuare l’attività aziendale o di voler mantenere l’assetto occupazionale dell’azienda acquistata. Si tratta, dunque, di un’agevolazione che oggettivamente compete per il fatto che l’azienda trasferita comprenda immobili strumentali, salvo essere revocata nel caso in cui l’Agenzia rilevi la verificazione di fattispecie di decadenza. Ci si chiede tuttavia attraverso quale fonte l’Agenzia verrebbe a conoscere l’avvenuto venire meno, in specie, della modifica dell’assetto occupazionale. Ci si chiede in ultimo, a questo punto, se il detto “tentar non nuoce” possa applicarsi al caso di specie dato che, eventualmente accertato il venir meno dell’una o dell’altra condizione o di entrambe, si dovrà pagare l’imposta che si sarebbe pagata in condizioni ordinarie, senza sanzioni A.Legge 30 dicembre 2021 n.234, articolo 1, comma 237 B.Decreto Legge 130 dicembre 2009 n.194, articolo 2, comma 4-bis C.Circolare 22/E/2013, circolare 18/E/2013, circolare 36/1989 dell’Agenzia delle Entrate e nota della Direzione Generale del Catasto 3/330/1989 D.Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni, articolo 64 E.Articolo 769 del Codice Civile. F.Cassazione civile a Sezioni Unite, 24 giugno 2015, n.13087. G.Il Contratto di Affidamento Fiduciario, M Lupoi, Giuffrè, Milano 2014.
La cartella esattoriale notificata al liquidatore
Riguardo l’oggetto, ci si pone la problematica dell’eventuale obbligo dei liquidatori riguardo il pagamento di cartella esattoriale, a questi notificata, per debiti non pagati dalla società (si tratta solo il caso di srl, spa e cooperative). La sentenza 2258 del 30 gennaio 2019, sulla scorta di giurisprudenza precedente dello stesso tenore, ha affermato che la responsabilità dei liquidatori, nel pagamento di quanto richiesto, si fonda sulla presenza di due presupposti essenziali. La responsabilità, e quindi l’obbligo di pagamento in proprio del liquidatore di debiti della società, deve essere esclusa se il mancato pagamento di cui si tratta non è per causa a lui imputabile, come ad esempio, nel caso frequente della mancanza di liquidità, ovvero della provvista finanziaria, da parte della società. Ricade quindi sul creditore l’obbligo di provare la condotta dolosa o colposa del liquidatore. Quindi, il creditore che agisce nei confronti del liquidatore deve provare: a) l’esistenza in bilancio di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito; oppure b) che la mancanza di un attivo utile al soddisfacimento del credito sia imputabile ad una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Si avanzano pertanto seri dubbi di legittimità del ruolo formato da Agenzia Entrate Riscossione a nome del liquidatore e incorporato nella cartella di pagamento a questi notificata ma relativa a debiti della società. Se ne conclude che non ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), la cartella esattoriale, seppur intestata al liquidatore, e’ frequente il caso delle esazioni camerali (Camera di Commercio) non pagate dalla società, non vada pagata dal destinatario del ruolo, almeno non in proprio, in quanto non sussiste, peraltro, rapporto solidale tra lui e la società. Ci si pone altresì il dubbio che l’ADR in tal modo leda il principio dell’affidamento del contribuente previsto dall’articolo 10 dello Statuto del Contribuente.
Apertura del Conto Corrente al trustee del trust di modesta entità
La richiesta di apertura del conto corrente bancario al trustee del trust di modesta entità, finisce sovente con un diniego da parte dell’istituto. Del resto su quel conto corrente passerà al massimo qualche canone locativo oppure le somme per pagare l’IMU. E perché la banca risponde “NO”? Perché per l’istituto i costi dell’operazione superano i benefici. Solo con tutta la procedura cui deve assolvere per ottemperare alla normativa antiriciclaggio, ci ha già rimesso. Ma c’è una soluzione possibile. Il trust non è un soggetto entificato e di per sé non può essere proprietario di beni, è al trustee semmai che, nella qualità di trustee del trust, appartengono i beni nel fondo. Quindi è il trustee che deve essere intestatario del conto corrente del trust, giammai il trust col suo codice fiscale. L’articolo 12 della Convenzione de L’Aja poi, applicabile ai trust ed al loro riconoscimento resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, recita all’articolo 12: “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, … omissis … “. Il trustee sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee del trust in modo che sia rilevata l’esistenza del trust, ma non è a ciò obbligato. In definitiva il trustee non è obbligato a dichiarare alla banca che sta aprendo un conto nella qualità di trustee del trust, può benissimo dire che sta chiedendo di aprire un conto a nome proprio e non starebbe mentendo nè compiendo un atto illecito. Sarà poi cura del trustee medesimo di annotare adeguatamente sul libro degli eventi (vidimato da un Notaro) tutto quanto avutosi: apertura del conto a nome del trustee dove egli non ha ritenuto di richiede l’iscrizione (rectius: l’apertura) nella qualità di trustee del trust ma che detto conto è esclusivamente finalizzato a gestire gli affari del trust e che pertanto è segregato nel fondo come tutto quanto ivi trasferito. DISCLAIMER Il presente articolo è frutto dell’attività svolta dallo studio SERPIERI & ASSOCIATI. Il contenuto dello stesso non può essere in alcun modo considerato esaustivo, né qualificato come un parere legale o una consulenza professionale di altro tipo. Il presente articolo è rilasciato relativamente al caso specifico trattato e non alla generalità dei casi. Lo Studio declina ogni responsabilità per danni, costi e/o perdite che possano derivare, anche indirettamente, dall’affidamento che ai lettori possano fare rispetto alle informazioni contenute nell’articolo o ad eventuali omissioni riscontrabili.
Fondazione o Trust?
Costituire una fondazione nell’ambito del nostro ordinamento, non è mai stata cosa facile. Questo poiché i limiti imposti dalla legge sono tanti: tipologia, finalità, patrimonio minimo, organo amministrativo. Insomma, la fondazione è qualcosa di normativamente titanico, costoso e spesso complesso da gestire. Esistono tante finalità benefiche di modesta entità che spesso vedono l’ideatore rinunciare perché la fondazione è uno strumento complesso e costoso. Del resto la fondazione è non altro che una finalità che gira intorno ad un patrimonio, non è un’associazione (salvo il caso delle fondazioni di partecipazione). Un altro strumento, formidabile invece, può essere benissimo impiegato per questa finalità: il trust. La complessità del trust si trova unicamente nella tecnica redazionale che è impiegata per istituirlo. Per il resto è uno strumento agevole, economico e poliedrico. Quest’ultimo aspetto della poliedricità poi, lo vede vincere dinanzi a qualsiasi comparazione con la fondazione. Sgombriamo subito il campo dai dubbi che molti, non essendo dell’arte, pongono sulla riconoscibilità del trust in Italia. Oggi, con oltre 600 sentenze di merito e di legittimità ed una copiosissima dottrina, non c’è neanche più bisogno di richiamare la convenzione de L’Aja del 1985, resa esecutiva con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, per asserire che il trust si può fare e funziona in Italia. Il trust, detto “interno”, è ormai una realtà nel nostro paese. Ciò detto, uno o più disponenti, istituiscono un trust per attività benefiche in memoria di un congiunto scomparso oppure con riguardo ad una specifica attività sociale (scuola, ricerca, filantropia, arte, architettura) e nominano uno o più trustee, anche sempre loro stessi disponenti, ovvero soggetti che rivestono una carica alla quale corrispondono i poteri che i disponenti hanno voluto dar loro e che sono proprietari del fondo ma, ecco un aspetto formidabile del trust, questa proprietà è temporanea e condizionata, ovvero, il trustee resta tale fino a che non viene revocato, magari dal guardiano (sempre nominato dai disponenti) che sta lì per ficcare il naso in quello che il trustee fa, fino a che non decide di dimettersi o fino a sua morte. La condizione è invece disposta dal fatto che il trustee, del fondo in trust, può fare solo unicamente quello che il programma destinatorio dell’atto istitutivo di trust prevede e non altro. Non può certo farci quello che vuole. Uscito lui entra il nuovo trustee, già indicato dai disponenti o da nominare da qualcuno che ci sarà sicuramente a quel tempo per farlo – a parte i disponenti se saranno ancora in vita e capaci – (ultrattività del trust, ovvero, che supera il termine irrisolvibile della morte umana). Torniamo a loro quindi. I disponenti versano un fondo minimo, poniamo 100 euro, individuano le finalità (istituzione di borse di studio ad esempio). Poi raccolgono donazioni o mettono denaro proprio nel fondo e se il trust rientra nel terzo settore (può esserlo) quelle donazioni saranno pure deducibili fiscalmente per chi le fa (un piccolo incentivo ma spesso significativo). Così i disponenti vanno a formare un fondo in trust che è segregato, ovvero, nessuno che sia creditore dei disponenti, del trustee o dei beneficiari, può rifarsi su di esso, e che è destinabile a molteplici diverse attività possibili od a specifiche posizioni beneficiarie, magari attraverso l’istituzione di più sottofondi destinati, così chi versa denaro può anche stabilire a quale progetto contribuire o quale posizione beneficiare. Il trust non commerciale, non svolge attività d’impresa, quindi, è fuori da tutti gli obblighi contabili previsti normalmente per un’attività commerciale. Se poi è iscrivibile al RUNTS (terzo settore) avrà anche tutti i benefici fiscali del caso. Da queste poche parole, ma anche approfondendo di più, la risposta alla domanda iniziale è: “sicuramente trust”. DISCLAIMER Il presente articolo è frutto dell’attività svolta dallo studio SERPIERI & ASSOCIATI. Il contenuto dello stesso non può essere in alcun modo considerato esaustivo, né qualificato come un parere legale o una consulenza professionale di altro tipo. Il presente articolo è rilasciato relativamente al caso specifico trattato e non alla generalità dei casi. Lo Studio declina ogni responsabilità per danni, costi e/o perdite che possano derivare, anche indirettamente, dall’affidamento che ai lettori possano fare rispetto alle informazioni contenute nell’articolo o ad eventuali omissioni riscontrabili.
Il Superbonus 110%, i trust e il “gioco delle tre carte”
Le bozze di norme attese, giocano spesso un brutto scherzo. Il caso del Superbonus 110% e dei trust è una di queste. Partiamo dall’inizio. Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, il comma 9 dell’articolo 119, terminava con la lettera d), ovvero, fermandosi per la platea dei beneficiari, ai seguenti soggetti: Condomini;Persone fisiche (fuori dall’attività d’impresa);Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);Le cooperative di abitazione di proprietà indivisa. Il decreto 34 in parola fu poi ripubblicato il 29 luglio 2020 e sempre al comma 9 fu aggiunta una lettera, la e), che indicava in più le associazioni e società sportive dilettantistiche. Nella bozza del decreto semplificazioni, all’articolo 35, il comma 1 indicava come sarebbe variata, col decreto tanto atteso, la platea dei beneficiari del superbonus. Si riportava infatti la lettera d), che al predetto comma 9 dell’articolo 119 DL 34/2020 aggiungeva un’ulteriore lettera, la e-bis, la quale allargava la platea dei soggetti beneficiari, ad alcuni soggetti elencati dall’articolo 73 del TUIR che sarebbero stati, semplificando: le spa, le srl, le cooperative;gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti in Italia, entrambi svolgenti attività commerciali;gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti che non svolgono attività commerciale. Quindi, dalla lettura della bozza, i trust non commerciali rientravano quali nuovi soggetti beneficiari ma, ecco, “il gioco delle tre carte”. Viene pubblicato il decreto 77 del 31 maggio 2021 (detto decreto semplificazioni 2021) e, magia, la lettera e-bis non c’è più, e con lei i trust non commerciali. Peccato, i trust sono strumenti formidabili che, tuttavia, ancora scontano l’utilizzo distorto che incapaci professionisti ne fanno, piegandoli ad attività deteriori o semplicemente impiegandoli (indegnamente) senza conoscerli. I trust risolvono una enorme quantità di questioni (esigenze sane) come nessun altro strumento giuridico del nostro Codice Civile. Si, il Contratto d’Affidamento Fiduciario fa anche di più, ma nemmeno lui sta – ancora – nel Codice Civile, stante una proposta di legge che confidiamo che i nostri politici prendano presto in considerazione.
Stato “non di normale attività” del richiedente: diritto al “Sostegno Draghi”
Ci si pone il quesito secondo cui una ditta individuale, ma lo stesso varrebbe per una società, avessero ancora la partita IVA aperta, ma fossero stati dichiarati inattiva in Registro Imprese, oppure, la società, si trovasse in stato di liquidazione anche volontaria ma ovviamente sempre con partita IVA aperta, avrebbero diritto al fondo perduto? La circolare 22/E/2020 (paragrafo 5.7), ribadisce sul punto quanto già affermato dalla circolare 15/E/2020: “Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9 dell’articolo 25 del Decreto rilancio” attraverso il quale, per analogia legis, leggiamo il Decreto Sostegni. Allora la domanda che interessa è: lo stato di liquidazione ad ogni titolo, senza che la partita IVA sia cessata, toglie il diritto o no al Sostegno Draghi? Il percorso di liquidazione, scioglimento e cancellazione, è differente se si tratta di ditta individuale, società di persone o società di capitali, tutto ciò peraltro sempre a prescindere dalle ragioni sottostanti la procedura in corso poiché, al riguardo, l’Ufficio non fa distinzioni, anzi riporta l’espressione “stato di liquidazione anche volontaria”, facendo rientrare con “anche”, ogni titolo per cui è stato dato inizio alla procedura. Argomentiamo tuttavia. L’imprenditore individuale, compila il modulo predisposto e comunica la cessazione dell’attività con contestuale cancellazione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate. La cessazione dell’attività è in questo caso contestuale alla cancellazione della partita IVA e quindi, chiusa questa, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcunché con riguardo ai Sostegni Draghi. La società di persone invece, attraverso atto notarile, hanno due possibilità: convenire con la presenza di tutti i soci, poiché si modifica il patto sociale, dinanzi al notaio, la messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore;convenire di liquidare la società, sempre per atto notarile, con contestuale scioglimento e conseguente cessazione dell’attività, nonché chiusura della partita IVA. Nel primo caso, la partita IVA resta attiva per la fase di liquidazione. Nel secondo la partita IVA viene cessata contestualmente. In una società di capitali, l’assemblea delibera, con i quorum costitutivi e deliberativi richiesti dallo statuto e dal Codice, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. Altresì con atto d’autorità ad esempio una società può essere posta in liquidazione a prescindere dalla volontà dei soci. In ogni caso, il liquidatore porterà avanti tutta la fase della liquidazione e dovrà per questo mantenere la partita IVA aperta. Si rilevano quindi due casi in cui la partita IVA resta attiva seppur il soggetto non sia in normale stato di attività. Allora, nei casi in parola, si ha diritto al Sostegno Draghi? L’Ufficio si pronuncia con circolare 22/E/2020 (pagina 3, Titolo 2, paragrafo 2.1) premettendo che l’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo del patrimonio aziendale, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci, e pertanto, in linea di principio, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020. Infine, con riguardo all’ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020.
Aiuti finanziari alle Coop
Chi: società cooperative di produzione e lavoro e sociali;iscritte al Registro Imprese;in stato di difficoltà;che abbiano sempre rimborsato precedenti aiuti. Per cosa: per la realizzazione di programmi d’investimento;per esigenze di liquidità. Tipo di agevolazione: finanziamento di durata non inferiore ai 2 anno e non superiore ai 10, con preammortamento di 3 anni (periodo in cui si restituisce solo la quota interessi e non la quota capitale);importo non superiore a 2 milioni. Soggetto interlocutore: Ministero delle Sviluppo Economico. Stato dell’arte del bando: decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021, Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2021;in attesa di provvedimenti direttoriali (sito del MSE).
Il credito d’imposta su “botteghe e negozi” e quello su “locazioni, leasing immobiliare e affitti d’azienda” anche alla luce della circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate
Forniamo un quadro completo riguardo i crediti d’imposta previsti rispettivamente dall’articolo 65 del DL 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente dall’articolo 28 del DL 19 maggio 2020 n.34, sugli “affitti” i cui chiarimenti confluiscono entrambi nella circolare 14/E del 6 giugno 2020. La prima previsione, prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020, purché l’immobile sia di categoria catastale C/1, quindi destinazione commerciale, escludendo i soggetti che rimasero aperti a seguito del DPCM dell’11 marzo 2020. Successivamente la circolare 14/E, ha chiarito un aspetto che rimaneva dubbio, ovvero, se poteva fruirsi del beneficio pur non avendo corrisposto il canone. È stato chiarito dall’Agenzia che il beneficio è fruibile solo quando il canone è pagato anche se successivamente alla scadenza della mensilità di marzo stessa. La seconda previsione è più complessa. La platea dei soggetti è più ampia, si comprendono esercenti attività d’impresa, arte o professione, i soggetti in regime forfettario, gli imprenditori e le imprese agricole, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel 2019. Non rientrano in questo limite dei 5 milioni: le strutture alberghiere ed agrituristiche;gli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore (le cooperative sociali, le associazioni ONLUS, ecc.) e gli enti religiosi per l’attività istituzionale. La misura del credito è sempre quella del 60% ma anche l’oggetto è ampliato, poiché si tratta di: canoni di locazione (comunemente detti affitti);leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, turistica e professionale. Poi è stata prevista un ulteriore caso di beneficio: affitto d’azienda dove sia compreso anche un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, turistica e professionale; in quest’ultimo caso il credito d’imposta è commisurato al 30% del canone pagato. Il periodo di riferimento è marzo, aprile e maggio 2020 per tutti, salvo che per le strutture turistico ricettive stagionali, che è aprile, maggio e giugno 2020. Il credito spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 50% per ogni mese considerato rispetto a quello del 2019. La determinazione del fatturato ha luogo come segue: per le fatture immediate (ove rientrano le prestazioni di servizi e la cessione dei beni, ed i corrispettivi, rispettivamente, la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero;per le fatture differite (applicabili alla sola cessione di beni), la data del DDT. Anche per la seconda previsione, è stato chiarito dall’Agenzia che il beneficio è fruibile solo quando il canone (di locazione, di affitto d’azienda e di leasing) è pagato anche se successivamente alla scadenza della mensilità stessa ed in ogni caso da quel momento. Una particolare novità concerne la possibilità di cedere il credito d’imposta da parte del conduttore a favore del locatore (od anche agli intermediari finanziari, tipo le banche), fermo restando che poi il conduttore dovrà pagare la differenza tra il canone e il credito d’imposta ceduto. Il locatore, impiegherà il credito ricevuto: in compensazione nel primo F24 dovuto;o nella dichiarazione dei redditi che si farà nel 2021 per l’anno 2020; Il codice tributo per la compensazione è 6920. La prova del pagamento del canone è la quietanza del medesimo (ricevuta del pagamento rilasciata dal proprietario o copia del bonifico eseguito, ovvero copia dell’assegno o copia dell’estratto conto dove transita l’assegno negoziato). Il credito d’imposta in nessun caso costituisce base imponibile per il pagamento delle imposte. Le due forme qui descritte non posso cumulare, o si sfrutta l’una o l’altra (per il mese di marzo che è comune ad entrambe). Serpieri & Associati
Garanzia su finanziamenti “senza rendicontazione” Regione Lazio causa Covid 19
La Regione Lazio, tramite la piattaforma Fare Lazio, ha in pubblicazione un bando per ottenere garanzie su finanziamenti (Fondo Rotativo per il Piccolo Credito) per le micro, piccole e medie imprese, compresi i liberi professionisti, quindi essenzialmente tutti, per l’importo massimo di 10 mila euro ciascuno, di durata da 1 a 5 anni con preammortamento di 12 mesi (i primi dodici mesi non si pagano rate), senza interessi, ed in particolare senza rendicontazione. Come funziona: La Regione, attraverso una struttura finanziaria sua, rilascia una garanzia ad una banca intermediaria;La Banca intermediaria è già individuata in BNP Paribas (la vecchia BNL – Artigiancassa e Medio Credito Centrale) eroga il finanziamento al cliente. L’interessante di questo particolare bando è che non è richiesta la rendicontazione, ovvero, non si deve comunicare cosa ci si è fatto col finanziamento avuto. Il presupposto di questo aiuto è per i danni subiti a causa della sospensione dell’attività per il Covid-19. Tra le caratteristiche e le condizioni per ottenere il finanziamento, in particolare, è richiesta la regolarità contributiva, ovvero, che siano regolarmente pagati i contributi dei dipendenti. Serpieri & Associati
Il trust ai tempi del Covid-19
Articolo sull’applicazione del trust in caso di impossiblità dei genitori di provvedere al figlio minore per loro temporanea o definitiva incapacità o morte. Nel caso, entrambi i genitori di un bambino di 5 anni sono stati ricoverati in isolamento al reparto di malattie infettive, lasciando solo il proprio figlio. Un problema che con adeguate previsioni di apposite clausole, può essere risolto con un atto istitutivo di trust.
Aiuti finanziari a giovani professionisti per la formazione in materia di trust
Questo studio ospita il programma dell’associazione Il trust in Italia per la formazione di laureandi o laureati, triennali o magistrali in materi economiche o giuridiche per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020. Il sostegno finanziario è di euro 1.500,00. In caso d’interesse compilare il form.
Vendita cubatura immobile vetusto: no cessione d’area edificabile per la Cassazione
In edilizia, sovente, si permuta un immobile vetusto che può sviluppare una cubatura interessante, ad un costruttore che si obbliga a restituire degli appartamenti che verranno lì realizzati. L’ufficio individua la capacità edificatoria dell’area tassando la plusvalenza in capo al proprietario dell’immobile vetusto. La cassazione dice NO: sentenza 5088 del 21 febbraio 2019.
Trattamento fiscale del contratto Rent to Buy con cedente e cessionario non soggetti IVA
Il Rent to Buy è una forma relativamente giovane di contratto di vendita immobiliare. Tuttavia, risulta molto interessante. Alle figure del contratto daremo un doppio nome. Colui che vende è inizialmente concedente, perché concede ad un altro il diritto di godere di un certo immobile ma poi, diventa cedente, quando glielo vende. Pertanto lo chiameremo concedente/cedente. Colui che acquista è inizialmente conduttore perché gode dell’immobile che non è suo, ma lo diventerà quando lo acquisterà ed allora diverrà cessionario. Pertanto lo chiameremo conduttore/cessionario. Il concedente/cedente, non trasferisce da subito l’immobile al conduttore/cessionario ma gli concede la facoltà di imprimervi sopra un diritto prenotativo e di goderne per un certo periodo, al termine del quale, glielo trasferirà. Lungo la durata del contratto, il conduttore/cessionario paga una somma convenuta che in parte è in conto prezzo del futuro acquisto dell’immobile ed in parte è a titolo locativo dello stesso, perché ne sta godendo utilizzandolo, come fosse in locazione. Tratteremo, rispettivamente, le imposte indirette e le imposte dirette, nella fase di godimento del bene (atto iniziale) e nella fase del trasferimento dello stesso (atto finale). Altresì tratteremo solo il caso dell’immobile abitativo trasferito tra soggetti privati (no soggetti in regime d’impresa). Imposte indirette Atto iniziale Per la parte di denaro pagata dal conduttore/cessionario al concedente/cedente, durante il periodo di godimento dell’immobile da parte del primo, si applica la disciplina della locazione ovvero, si sconta l’imposta di registro con aliquota del 2%. Il soggetto passivo (colui che deve pagare questa imposta) è il concedente/cedente. Alla parte di denaro pagata dal conduttore/cessionario al concedente/cedente, da imputare a futuro prezzo di vendita, si applica l’imposta di registro del 3%, che peraltro è scomputabile dall’imposta dovuta al termine del contratto, per l’atto di vendita, dal conduttore/cessionario che è il soggetto passivo. Atto finale Qualora il conduttore/cessionario acquisti al termine del contratto l’immobile come prima casa, l’imposta di registro ammonta al 2% (con un minimo di mille euro) oltre ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 50,00 ciascuna. Dall’imposta di registro qui menzionata, va scomputata, come abbiamo accennato, l’imposta di registro pagata per la parte di denaro versata dal conduttore/cessionario al concedente/cedente, da imputarsi a prezzo di vendita durante il periodo di godimento del bene. In caso, è fatta salva l’applicazione del “prezzo valore” (applicazione delle imposte su una base imponibile costituita dal valore catastale, a prescindere dal corrispettivo convenuto). Il soggetto passivo è il conduttore/cessionario. Imposte dirette Atto iniziale Le somme pagate dal conduttore/cessionario per il godimento dell’immobile, sono soggette in capo al concedente/cedente per l’IRPEF sull’intero percepito, forfettariamente ridotto del 5% se è superiore alla rendita catastale dell’immobile, nonché sulla rendita catastale medesima, se il prezzo del godimento è inferiore alla predetta rendita. Tuttavia, il concedente/cedente, soggetto passivo, può optare per la cedolare secca del 21% o del 15%. Le somme pagate in conto prezzo futura vendita non assumono rilevanza fiscale per alcuno ai fini delle imposte dirette. Atto finale Il corrispettivo di vendita dell’immobile assume rilevanza ai fini IRPEF per il concedente/cedente, soggetto passivo, solo nel caso in cui si determini una plusvalenza tassabile.
Tassazione plusvalenze conti e depositi in valuta
L’art. 67 comma 1 lettera c Ter del Tuir prevede la tassazione della plusvalenza generata attraverso cessione o rimborso di valute. La plusvalenza si genera individuando il prezzo di cessione e il costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori. Se il primo è più alto del secondo, la plusvalenza è tassata come reddito diverso.Per le valute estere: -il costo d’acquisto, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili di cui all’art.110 comma 9 del Tuir accertato nel periodo d’imposta; -il prezzo di cessione è dato dal valore normale alla data di prelievo dal conto o deposito. Le plusvalenze poi, costituiscono reddito solo se prelevate da conti correnti che abbiano avuto per almeno 7 giorni nell’anno, una consistenza (non giacenza media) pari ad un importo superirore a 51.645,68 (gli ex 100 milioni di lire).In ogni caso se non c’è stato movimento (prelevamento), non si è generata plusvalenza anche se il conto per più di 7 giorni nell’anno è stato superiore a 51.645,68.
La nuova tassazione dei dividendi da società ed enti e da associazione in partecipazione
La Legge di Bilancio 2018 ha disposto in capo alle persone fisiche, una tassazione universale sui dividendi mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tra questi percettori persone fisiche rientrano sia i privati soci di società ed enti soggetti ad Ires, sia gli associati in partecipazione che apportano solo capitale. A titolo d’imposta vuol dire che una volta pagata quella, null’altro è dovuto all’Erario a quel titolo e la percezione di quel dividendo non va riportato nella dichiarazione dei redditi di chi lo percepisce. Insomma è una tassazione “definitiva” il cui reddito imponibile non cumula con tutti gli altri redditi. La criticità tuttavia è: quando si sono formati quegli utili (sia delle società che quelli destinati agli associati in partecipazione)? Poiché a seconda di quando si sono formati, e di quando ne viene deliberata o disposta, rispettivamente, la distribuzione (soci) o assegnazione (associati), la tassazione cambia. Allora è stata istituita una disciplina transitoria e per spiegarla facciamo un passo indietro considerando col termine “dividendi” sia quelli distribuiti ai soci che quelli disposti agli associati in partecipazione.Se si tratta di dividendi;a) derivanti da utili formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.07, essi concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 49,72%;b) derivanti da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.07, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 40%. Poi il Legislatore interviene di nuovo e stabilisce che gli utili determinatisi nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.16, concorrono al reddito complessivo del percipiente per il 58,14%.Dalle delibere di distribuzioni successive a quelle aventi ad oggetto utili formatisi in corso d’esercizio 31.12.07, gli utili distribuiti, si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fini all’esercizio 31.12.07 e poi fino all’esercizio in corso al 31.12.16. Infine a decorrere dall’1.01.18 per dividendi collegati sia a partecipazioni qualificate che non qualificate, si applica unicamente la ritenuta del 26% da parte del soggetto erogante.E’ tuttavia prevista la tassazione secondo il metodo previgente rispetto a quella nuova di cui alla Legge di Bilancio 2018, per i dividendi derivanti da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.17, che se distribuiti dall’1.01.18 al 31.12.22, sono tassati appunto in base alla normativa che vigeva prima della disposizione della Legge di Bilancio 2018.
I separati non perdono l’agevolazione prima casa se …
Se si vende la prima casa prima del decorso di cinque anni e non si riacquista nuova prima casa nell’anno si perdono le agevolazioni dell’imposta di registro (2% anziché al 9%). Per i separati ciò non vale se la vendita costituisce adempimento di un obbligo previsto nell’accordo di separazione consensuale omologato (sentenza 115/1/18 la Ctp di Ravenna).
La frode informatica sul bonifico bancario attraverso l’IBAN indicato in fattura elettronica.
Commento all’articolo Niente Iban nell’e-fattura per evitare il rischio di frodi. In «Fatture e corrispettivi» verifica su eventuali utilizzi indebiti della partita Iva NORME E TRIBUTI 23 Febbraio 2019 Il Sole 24 Ore Perché le banche ci forniscono le key-code da digitare quando disponiamo un bonifico online? Per nostra tutela dicono loro… Falso! È solo per la loro tutela, solo loro! Infatti il giorno che vedremo che un nostro pagamento diretto al fornitore Franco Rossi spa, è finito nel conto di un losco figuro con cognome Greco in una banca di Cipro, la nostra banca ci dirà: “ma noi le abbiamo dato il key-code, e se lei lo ha smarrito o qualcuno è stato in grado di generare il codice da lì e disporre dal suo conto un bonifico verso altri a, noi non ne abbiamo colpa”. Le cose non stanno così. Loro ne hanno colpa. Quando parte un bonifico dalla banca A alla banca B, partono una serie di codici che consistono nell’operazione che stiamo facendo. Se immaginiamo che questi codici viaggino come un fascio di luce su di un cavo, possiamo immaginare che qualcuno possa intercettarli, prenderli a se, modificarli e rimetterli sul loro percorso ma con comandi modificati, ad esempio l’importo e la banca destinataria ed ecco fatta la frittata. Soluzione? La soluzione dovrebbe trovarla la banca nel proteggere quei dati che partono e vengono continuamente, ma costa troppo e scaricano la responsabilità sul cliente. Questa è la storia dei bonifici rubati che mai nessuno vi tornerà a mano che non vi siano rimasti abbastanza soldi da prendere avvocati da guerra e fare causa alla banca. Con le nuove e.fatture, può accadere qualcosa di simile. Sta volta il fascio di codici è la fattura elettronica non il bonifico. La e.fattura viene catturata dall’hacker di turno, che la prende, la apre, cambia il codice IBAN e ci mette quella del greco di cui sopra col conto a Cipro, il vostro cliente riceve la fattura con le coordinate bancaria cambiate, non controlla, e fa il bonifico lì. Fatta la seconda frittata. Allora qui le cose son due: 1) comunicare l’IBAN separatamente dalla e.fattura; 2) indicare ove più possibile (mail, la e.fattura stessa, comunicazioni od altro) quale sia il vostro IBAN corretto, sollecitando il pagatore (cliente) a verificare l’IBAN indicato nel bonifico che sta facendo. Perché una volta che il cliente ha fatto il bonifico su un’IBAN che voi gli avete dato scrivendolo in fattura e l’hacker lo ha cambiato, i soldi dei vostri corrispettivi, il cliente, non ve li darà una seconda volta.
Le decisioni della Cassazione sui trust sono liquide
Le decisioni della Cassazione sui trust sono liquide? La questione ha quale oggetto la trita e ritrita vicenda della tassazione indiretta dei beni conferiti in trust. La domanda riguarda se detta tassazione debba avvenire al momento in cui i beni si conferiscono in trust o quando i beni dal fondo vengono assegnati, al termine di durata del trust, ai beneficiari. Ripercorriamo le pronunce recenti dell’Alta Corte, per arrivare al pensiero corrente di oggi. Siamo al 2015. Con le ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016, la Cassazione si pronuncia riferendo che l’atto di dotazione in trust è certamente atto da sottoporre alla tassazione indiretta delle imposte di donazione oltre ipotecarie e catastali se ci sono immobili, in misura proporzionale. Arriviamo al 2015 e l’Alta Corte fa inversione. Con la sentenza 21614/2016, riferisce che all’atto di dotazione in trust non è mai sottintesa una manifestazione di capacità contributiva. Del resto il trustee è un proprietario temporaneo e condizionato, nel senso che dura per un certo periodo e può disporre dei beni solo nel rispetto del programma destinatiorio che il disponente ha fissato nell’atto istitutivo di trust: i beni gli appartengono ma non sono suoi! Quindi non se ne arricchisce. Tassazione in misura fissa. 2018: sentenza 13626. L’Alta Corte fa un passo avanti e afferma che l’imposta di donazione in misura proporzionale si deve applicare all’atto di dotazione in trust dei beni, quando c’è trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee. Non si applica nel trust autodichiarato, ovvero, quando il disponetene è anche trustee. Arriviamo a fine 2018 e inizi 2019: ordinanze 31445/2018 e 734/2019. Ora, se il trust non è autodichiarato e sono individuate in atto le posizioni beneficiarie finali del fondo in trust, si procede a immediata applicazione dell’imposta di donazione – proporzionale – come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario. Tuttavia, se il trust non è autochiarato, ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configura una situazione transitoria – peraltro dalla dottrina più autorevole (M.Lupoi) è sempre stato affermato che la proprietà del trustee è sempre transitoria – l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, in quanto l’imposizione proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del trust ai titolari delle posizioni beneficiarie. Seppoi il trust è autodichiarato, e le posizioni beneficiarie finali del fondo sono già individuate all’atto, si applica la tassazione proporzionale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa.
La detassazione degli utili destinati all’investimento in azienda
Novità interessanti legge di bilancio per il 2019, detassazione reddito d’impresa – Art.1 comma 28Le società di capitale (essenzialmente srl, coop e spa) se nel 2019: acquistano beni strumentali nuovi con preventiva verifica del tipo di strumento;assumono personale dipendente a tempo determinato o indeterminato. Generato un utile fatto 100, e considerato 10 per investimenti e 15 per costo da personale dipendente neo assunto, vedranno una tassazione dell’utile 2019 come segue:Beni strumentali 10 + Costo dipendenti neo assunti 15 = 25 -Beni strumentali 10 + Costo dipendenti neo assunti 15 = 25-Utile 100 – 25 = 75-Sulla quota di utile pari a 25 imposta IRES 15% = 3,75-Sulla quota di utile pari a 75 imposta IRES 24% = 18,00 Totale imposte 21,75 Tutto contro le normali imposte pari al 24% su 100, ovvero 24,00, con un risparmio d’imposta di 2,25.
News recenti
Fruizione del Superbonus 110% e dei bonus minori su beni immobili in trust
Trusts e attività fiduciarie in rete – maggio/giugno 2022 – Servizi p
Quando per i “cittadini del mondo” le imposte sono dovute in Italia?
Jusweb srl Publishing – luglio 2021 – www.immigrazione.it
Archivio giornaliero
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
