Imposte indirette
Istituire un trust, determina l’assoggettamento dell’atto istitutivo, alla tassazione ai fini dell’imposta di registro in misura fissa.
Per molti anni poi la questione è stata diversa per l’atto di conferimento dei beni nel fondo in trust. Il Legislatore non chiarì il punto nel 2006 (Legge Bersani) e l’Agenzia delle Entrate lo fece con lo strumento della Circolare. Gli apporti in trust sono assoggettati alle imposte di successione e donazione. Tuttavia si tratta di strumenti di programmazione formidabili che risolvono una quantità infinita di aspetti della vita economica e sociale e talvolta, le imposte di successione e donazione, non c’entrano per nulla con la causa del singolo trust. Peraltro l’Agenzia, con le circolari in parola (la 48/E del 2007 e la 3/E del 2008), stabilì che gli apporti in trust andavano assoggettati ad imposte sulle successioni e donazioni in misura proporzionale e alle imposte ipotecaria e catastali, anch’esse in misura proporzionale, per quanto attiene l’apporto di immobili. Gli atti durante la vita del trust erano neutri da questo punto di vista e il trasferimento del fondo alle posizioni beneficiarie, al termine di durata del trust, andavano assoggettati alle predette imposte in misura fissa. Di qui, gli Uffici, caso per caso, hanno agito in diversa maniera generando una certa confusione al riguardo.
Ad agosto 2021, finalmente, sempre con lo strumento della circolare la cui uscita definitiva si attende per il mese di luglio 2022 [1], l’Agenzia delle Entrate inverte la posizione da essa sostenuta fino ad ora allineandosi al dettato giurisprudenziale: applicazione delle imposte di successione e donazione, ed ipotecarie e catastali se ci sono immobili, in misura fissa all’apporto, neutralità durante la vita del trust, assoggettamento ad imposta proporzionale all’assegnazione dei beni alle posizioni beneficiarie al termine di durata del trust.
Imposte dirette
Il trust, attraverso il trustee, paga le imposte in dichiarazione dei redditi come tutti. Il Legislatore con l’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha stabilito in maniera incontrovertibile che il reddito dei trust è soggetto ad IRES. Tuttavia possono esistere due forme di trust dal punto di vista dell’imposizione diretta: i trust trasparenti ed i trust opachi. I primi sono quelli in cui le posizioni beneficiarie del reddito del trust sono individuate. In questo caso nulla è dovuto in capo al trust, ma il reddito è tassato in capo ai beneficiari, solitamente persone fisiche, come reddito di capitale (IRPEF). I secondi sono quelli in cui non vi sono posizioni beneficiarie individuate del reddito. In questo caso, il reddito è tassato solo in capo al trust (IRES 24%) e l’assegnazione di somme ai beneficiari del reddito, avrà luogo senza tassazione alcuna.
Il costo della stesura dell’atto istitutivo di trust da parte del professionista.
Il costo di un professionista esperto che stenda un atto istitutivo di un trust, può variare da un minimo di duemila ad un massimo di quindicimila euro. Il costo di un trustee professionale va da un minimo di mille ad un massimo di dodicimila euro all’anno. Al riguardo, gli onorari del trustee, non sono parametrati unicamente all’entità del fondo, ma, all’impegno al quale il trustee è richiamato per la gestione del fondo in trust. Paradossalmente un trust con un fondo di 90 milioni di euro, è meno impegnativo di un trust con tre immobili. Queste sono le tariffe generalmente trattate dal nostro studio.
[1] Circolare in bozza dell’Agenzia delle Entrate di agosto 2011 in attesa di pubblicazione
