Dopo la lunga esperienza sui trust, la dottrina più autorevole [1], ha rivolto l’attenzione alla costruzione di uno strumento giuridico civile che avesse le stesse finalità del trust. Come abbiamo detto i trust provengono dalla tradizione giuridica anglosassone. I contratti d’affidamento fiduciario nascono sul suolo del diritto civile sempre sulla scorta di quell’articolo del codice civile (1322 c.c.) in base al quale “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (Articolo 41 della Costituzione) e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare (Articolo 1322 del Codice Civile), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Del resto non c’è soltanto questo, altre disposizioni del codice civile costituiscono criteri applicabili ai contratti d’affidamento fiduciario. Inoltre è stato proposto un disegno di legge [2] recante disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario che ha avuto la sfortuna di capitare in un periodo storico dove il nostro legislatore ha faccende oggettivamente più importanti da sbrigare, ma speriamo che possa comunque vedere presto luce. Possiamo dire quindi che i contratti d’affidamento fiduciario sono nel nostro codice civile. Peraltro lo strumento in questione, in alcuni casi, raggiunge risultati ulteriori rispetto ai trust, ma non perché i trust siamo meno efficaci, semplicemente alcune esigenze tipiche della nostra società non trovano sempre adeguata risposta nei trust, mentre ciò accade nei contratti d’affidamento fiduciario. Lo stesso giurista, più volte qui citato, durante la presentazione dell’opera “Il contratto di affidamento fiduciario” [3] a Genova, disse che la creazione del contratto d’affidamento fiduciario poteva essere rappresentata come quella di chi prende un motore di un’auto costruito in Inghilterra, lo smonta pezzo per pezzo, vite per vite, e lo rimonta con pezzi e viti prodotti in Italia, ottenendo al termine il perfetto funzionamento del motore medesimo. Questo hanno consentito anni ed anni di studio, ricerca e pratica, del diritto dei trust.
Affrontare la stesura di un contratto d’affidamento fiduciario non è tuttavia cosa semplice, anzi, è sicuramente più complessa che stendere un atto istitutivo di trust al momento formativo in cui siamo. Infatti, come è stato per i trust, occorreranno per il contratto d’affidamento fiduciario anni ed anni di studio e pratica nonché un a corposa giurisprudenza che ovviamente ancora manca. Ci si pone poi la questione della scelta: trust o contratto di affidamento fiduciario? Non esiste un criterio per decidere. Sta alla sensibilità di chi percepisce le esigenze del disponente (o affidante) stabilire quale delle due forme sia più confacente. Alcuni ritengono che il contratto d’affidamento fiduciario sia uno strumento che solo i giuristi possono manovrare. A nostro avviso non è così poiché la lunga strada di studio, che peraltro continua in modo importante, sul diritto dei trust, è più formativa di un corso di laurea in giurisprudenza. Gli operatori del diritto non sono solo notai e avvocati ma anche commercialisti e fiduciari (ove questi ultimi sono coloro che operano nelle società fiduciarie) e se queste ultime due categoria hanno, in virtù degli studi non da giurista seguiti, una padronanza adeguata del diritto, avendo seguito una pluriennale formazione e pratica nel diritto dei trust, hanno la possibilità di poter governare adeguatamente la stesura di un contratto d’affidamento fiduciario, seppure, come già detto, anche qui occorreranno anni ed anni di studio e pratica.
[1] Maurizio Lupoi, Professore Emerito di Sistemi Giuridici Comparati dell’Università di Genova
[2] DDL 1452 del 5 agosto 2019 – Disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario
[3] M.Lupoi, “Il contratto di affidamento fiduciario” – Giuffrè Editore – Milano 2014
