Il guardiano

Quella del guardiano è una figura molto interessante nel diritto dei trust, sulla quale, il disponente, sovente si sofferma poco a riflettere. È colui che controlla se l’operato del trustee è conforme al programma destinatorio, è colui al quale il trustee in alcuni casi previsti dall’atto deve chiedere consenso all’esercizio di certi poteri, è l’ufficio che revoca il trustee sostituendolo con un altro. È quindi un soggetto la cui attività consiste nella tutela dei beneficiari riguardo l’operato del trustee. L’ufficio di guardiano può essere assolto anche dal disponente stesso e, in ogni caso, può avere margini di manovra molto ampi essendo titolare di poteri che gli vengono attribuiti dal disponente. Non solo. Nella pratica professionale possono prevedersi diverse figure di guardiano con diversi compiti. Abbiamo parlato come nei trust per soggetti deboli, può prevedersi il “guardiano degli affetti” che affianca il “guardiano del fondo in trust” e che cura gli interessi particolari, personalissimi, correlati alla disabilità del soggetto debole. In un trust relativo ad una recente esperienza professionale, che riguardava la tutela degli interessi allo studio nell’ambito della scuola dell’obbligo, oltre al guardiano del fondo in trust, è stato disciplinato il “guardiano della socialità”, ovvero un soggetto che per professione o passione si occupa di rilevare eventuali disagi degli alunni nel contesto sociale scolastico. Si potrebbe andare avanti, forse all’infinito, sulla pluralità tipologica della figura del guardiano. Se ne conclude altresì che l’ufficio di guardiano più essere composto da più soggetti anche con specialità ed incarichi diversi nell’ambito del medesimo ufficio.

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