Ma il trust si può fare?

Domanda di cui ancora, talvolta, si sentono gli echi. Del resto ciò dimostra unicamente l’esistenza di coloro che ancora ignorano il diritto dei trust. Volendo dare una risposta rinviando alla Convenzione de L’Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, che il nostro Paese sottoscrisse il 1° luglio 1985, e rese esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, non occorre più. Una risposta di maggior riscontro, è fornita dalla copiosa dottrina prodotta e dalla larga giurisprudenza italiana costituita attualmente da oltre 600 sentenze in materia di trust [1].

Qualche neofita, si è posto allora il quesito se quelle pronunce giurisprudenziali fossero a favore o contro i trust.

Le sentenze in oggetto, eccezion fatta per le primissime emesse, non vertono più da un ventennio ormai, sulla questione trita e ritrita se i trust si possano fare o meno in Italia, ma riguardano il merito o la legittimità in riferimento allo specifico caso di trust di cui si tratta nel procedimento che termina con sentenza e motivazioni. I Giudici, non si pongono più dubbi sulla riconoscibilità dei trust nel nostro ordinamento, dando quindi per certo che l’Italia sia ormai un “Paese trust”. Del resto, il nostro codice civile, ammette che le parti possano stipulare contratti atipici [2] e quindi anche i trust purché le finalità perseguano interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Tutto questo ha determinato che, nel nostro paese, i trust, siano divenuti ormai una realtà anche senza una legge italiana che ne regolamentasse il funzionamento.

Infine, come abbiamo già detto, i trust in Italia hanno assunto una conformazione propria, ovvero, quella dei “trust interni” che solo per convenzione chiamiamo “trust”.

Non sarà sfuggito inoltre che fino ad ora, abbiamo utilizzato il termine “I trust” nella forma plurale. Questo per sottolineare che non esiste un’unica forma di trust ma molte forme che perseguono interessi e finalità diverse. Quando invece parliamo del trust al singolare, ci rivolgiamo allo specifico trust istituito o istituendo.

Ad ogni buon conto, in giurisprudenza, ormai, il tema del riconoscimento del trust interno, non è più in discussione perché definitivamente risolto in senso affermativo, spostandosi così l’attenzione sulle caratteristiche degli specifici trust interni oggetto di giudizio [3].

[1] Motore di ricerca specialistico in abbonamento reperibile nel sito web dell’Associazione Il trust in Italia. Si tratta di un archivio giurisprudenziale e di prassi in materia di trust e rapporti fiduciari unico, costantemente aggiornato.

[2] Articolo 1322 Codice Civile: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (Articolo 41 della Costituzione) e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare (Articolo 1322 del Codice Civile), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

[3] V. “Il trust dal punto di vista del disponente” – L.Serpieri – Centro Studi Castelli srl – Mantova – 2022 – in attesa di pubblicazione

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